Curva Teramo festa promozione serie bAl posto della Torres retrocessa per illecito in Serie D probabilmente sarà ripescata la Pro Patria. Intanto molti club si stanno appellando alle norme federali che impongono una Serie C a tre gironi di venti squadre.

 

 

Il Teramo, se non altro, non perde il professionismo. Il club biancorosso aveva vinto sul campo il campionato di Lega Pro girone B, ma per effetto delle decisioni del Tribunale d’Appello relative alla gara col Savona, non giocherà in Serie B e ricomincerà ancora dalla Lega Pro (non più dalla D) con 6 punti di penalizzazione. Stessa sanzione per il Savona che non retrocede più in una serie inferiore come in primo grado era stato stabilito, mentre cade la responsabilità oggettiva dell’Aquila per questo incontro. Soprattutto, al posto del Teramo può essere ripescato l’Ascoli in Serie B. Questi tutti i provvedimenti, tra cui anche il proscioglimento del presidente Dellepiane e del giocatore Cabeccia del Savona.

 

 

> Respinto il ricorso del sig. Corda Ninni

> Respinta istanza di stralcio per ricorso Sig. Pesce Giuliano

> Accolto il ricorso della Luparense San Paolo FC SSD ARL (all’epoca dei fatti SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA). Annullata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015).

> Respinto il ricorso del calciatore Matteini Davide

> Accolto il ricorso de L’Aquila Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015).

> Respinto il ricorso del Sig. Di Nicola Ercole

> Respinto il ricorso del Sig. Di Lauro Fabio

> Parzialmente accolto il ricorso della società Savona FBC S.r.l. e, per l’effetto, applica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, C.G.S., la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato di pertinenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, in ordine agli addebiti contestati al sig. Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.,

> Accolto il ricorso del Sig. Dellepiane Aldo e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.

> Accolto il ricorso del Calciatore Cabeccia Marco e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte prosciogliendolo dagli addebiti contestati.

> Respinto il ricorso del Sig. Ceniccola Enrico

> Respinto il ricorso del Sig. Barghigiani Marco e, visto l’art 37, comma 4, C.G.S., dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per anni 4 (quattro) con l’ammenda di € 60.000,00 (sessantamila/00).

> Parzialmente accolto il ricorso del Teramo Calcio S.r.l.: visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015, nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S.
Per l’effetto, il Teramo Calcio perde il diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A.

> Parzialmente accolto il ricorso del Sig. Campitelli Luciano e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00).

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