Riportiamo di seguito le decisioni del Giudice Sportivo, avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e da Carlo Moretti, rappresentante AIA :
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciottesima giornata ritorno sostenitori della Società Nocerina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della nominata Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tale Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
HETEMAJ Mehmet (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Decima sanzione); per essersi, al 12° del secondo tempo, portato verso il Direttore di gara ed avergli rivolto reiterata locuzione irrispettosa.