Queste le decisioni del Giudice Sportivo
AMMENDA
-€ 6.000,00 : alla Soc. GROSSETO per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un breve coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.
-€ 3.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
-GORZEGNO Marco (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
-OKAKA CHUKA Stefano (Spezia): per avere, al 44° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco aereo, colpito al volto un avversario, allargando le braccia in modo non regolamentare.
-RIZZO Giuseppe (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.