Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la 14a giornata di andata:
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE
BALDANZEDDU Ivano (Juve Stabia): per avere, al 35° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno alla schiena un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ED AMMENDA DI € 1.500,00
SCALISE Manuel (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
CACIA Daniele (Verona): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
COMOTTO Gianluca (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
FAISCA TEIXEIRA Vasco Manuel (Ascoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
FAZIO Pasquale Daniele (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MAZZOTTA Antonio (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SIGNORELLI Franco (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
COMI Gianmario (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
HETEMAJ Mehmet (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCHIAVI Raffaele (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione)
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, attinto il Quarto Ufficiale con sputi all’avambraccio.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, verso il termine della gara, indirizzato sul terreno di giuoco un raggio laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro cori insultanti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Le regole della federazione puniscono con l’ammenda il comportamento scorretto dei tifosi e non puniscono il bruttissimo gesto antisportivo di Pettinari?
Come giustamente ricordava la redazione di PE è stato un gesto “contro ai principi di lealtà sportiva tanto sbandierati dalla Lega di Serie B… e pensare che attorno ai rettangoli di gioco e sulle maglie “campeggia” lo slogan “respect””.
Non è la prima volta che la Federazione mostra di preferire “due pesi due misure” basta vedere certi arbitraggi che cissà perchè contro certi avversari siamo sempre nettamente sfavoriti…