Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 14 novembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADORNI Davide (Cittadella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
CERRI Alberto (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
GATTO Leonardo Davide (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
MAMMARELLA Carlo (Pro Vercelli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara;
sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARILLA’ Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
D’ANGELO Angelo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIVES Giuseppe (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Entra in diffida Rade Krunic (Empoli)
SOCIETA’
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta d’acqua in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un accendino in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 32° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza