Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la nona giornata di campionato.

 

CALCIATORI

 

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di
gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere,
all’atto della consequenziale espulsione, nell’uscire dal terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa (due giornate).

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CORDAZ Alex (Parma): per avere, al 30° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli
Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAVANDA Luis Pedro (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AVELAR Fernando (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
BENALOUANE Yohan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MUNTARI Sulley Ali (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
RIGONI Luca (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).

 

SOCIETA’

 

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo,
intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma
1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un
componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una
apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con
recidiva reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e bengala ed acceso nel proprio settore numerosi altri
petardi e bengala; sanzione attenuata ex art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società
concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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