Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 agosto
2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. UDINESE – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail
pervenuta alle ore 12.36 del 27 agosto 2018) in merito alla condotta del calciatore
Rolando Mandragora (Soc. Udinese) consistente nell’aver pronunciato espressioni
blasfeme al 48° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica
e documentale;
considerato che il calciatore bianco-nero, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei
presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre
proferiva espressioni blasfeme, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole
dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi
dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Rolando Mandragora (Soc. Udinese) con la
squalifica per una giornata effettiva di gara.

CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.

SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata
sostenitori delle Società Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
24/81
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
******************
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, lanciato un
bengala nel recinto di giuoco al 5° del secondo tempo, nonché un bengala nel settore
occupato dalla tifoseria avversaria al 9° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art.
14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 25° del primo
tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della
squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 31° del
secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi
degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n.
129/CSA).

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