Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 aprile 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
KALINIC Nikola (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa.
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 25° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara espressione ingiuriosa.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALEESAMI Haitam (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
IONITA Artur (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KRUNIC Rade (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
LINETTY Karol (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELUSO Federico (Sassuolo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
PJANIC Miralem (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
POLITANO Matteo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RIGONI Luca (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
Entra in diffida Daniele Croce (Empoli)
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica da 1,5 litri, tappata e parzialmente piena d’acqua che cadeva a distanza ravvicinata da un Arbitro addizionale, senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un pacchetto di caramelle in direzione dell’Arbitro, colpendolo, senza apparenti conseguenze; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori lanciato, nel corso del secondo tempo, alcuni oggetti non di grandi dimensioni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni petardi che causavano l’interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco.