Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 aprile 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CHIBSAH Yussif Raman (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo; ;per avere, al 7° del secondo tempo, all’atto della consequenziale espulsione, rivolto reiteratamente all’Arbitro un’espressione ingiuriosa (due giornate).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AJETI Arlind (Frosinone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
GABARRON GIL Patricio (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
RANOCCHIA Andrea (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VITIELLO Roberto (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
VIVIANI Federico (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AL TAMEEMI Ali Adnan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIAWARA Amadou (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
STRUNA Aljaz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
STURARO Stefano (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 3° ed al 10° del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi d’origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto reiteratamente cori insultanti all’Arbitro.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 19° ed al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in prossimità di un Arbitro addizionale, due accendini; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.