Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 aprile 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BLANCHARD Leonardo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DE ROON Marten Elco (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SOUPRAYEN Samuel (Hellas Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AJETI Arlind (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ASTORI Davide (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CIGARINI Luca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
QUAISON Robin Kwamina (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RANOCCHIA Andrea (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZAZA Simone (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
ZIELINSKI Piotr Sebastian (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
Entra in diffida Marcel Buchel
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara tempo, intonato cori insultanti per motivi d’origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei petardi ed un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Assan o Krunic al posto di Piotr.
Redazione sapete se la società farà ricorso !!! Non è stato lui a togliere la maglia ma un compagno
Ma il casino di Palermo Lazio?