Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 febbraio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCO Raffaele (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
FERNANDEZ Matias Ariel (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LAZAAR Achraf (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AGYEMAN BADU Emmanuel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LAURINI Vincent Alain (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MARRONE Luca (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MELO DE CARVALHO Felipe (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAROLO Marco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)
CORREA Carlos Joaquin (Sampdoria): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa due minuti.