Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DRAME Boukary (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
NAINGGOLAN Radja (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
OIKONOMOU Marios (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ZAZA Simone (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BASELLI Daniele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIAKHITE Modibo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FERRARI Alex (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
GAGLIOLO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LOLLO Lorenzo (Carpi): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RIGONI Nicola (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARVALHO DE SOUSA Paulo Manuel (Fiorentina): per avere, al 21° del secondo tempo, indirizzato agli Ufficiali di gara delle espressioni ingiuriose, che reiterava, dopo il consequenziale allontanamento, permanendo nel recinto di giuoco per un paio di minuti.
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. ammenda di euro 50.000,00 e con obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Tevere Lato Nord” e “Distinti Monte Mario Lato Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Lazio-Genoa del 9 febbraio 2015 (CU 149 del 10 febbraio 2015), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”.