Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CECCHERINI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
ALLENATORI
AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo per alcuni metri dall’area tecnica; recidivo.
AMMENDA DI € 3.000,00 DEL NERI Luigi (Udinese): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell’art. 12 commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo per diversi minuti, esposto uno striscione gravemente insultante nei confronti di un Arbitro; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.