Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 25 settembre 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PANDEV Goran (Genoa): per avere, al 40° del secondo tempo, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CISSOKHO Issa (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
RIGONI Luca (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE) CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
ALLENATORI
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 IACHINI Giuseppe (Palermo): per avere, al 35° del primo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; con recidiva.
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 10° ed al 28° del secondo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.