Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Pietro Paolo Marino e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 marzo 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Dodicesima sanzione); già diffidato (una giornata); per avere, al 36° del primo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro delle espressioni ingiuriose (due giornate).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDELKOVIC Sinisa (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BENASSI Marco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BERTOLACCI Andrea (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
CEPPITELLI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DENIS German Gustavo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ICARDI Mauro Emanuel (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ILICIC Josip (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
INLER Gokhan (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LARANGEIRA Danilo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VIDIC Nemanja (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MARZO 2015
GIULINI Tommaso (Cagliari): per essere entrato, senza autorizzazione, al termine della gara, nel recinto di giuoco e per avere contestato platealmente l’operato arbitrale rivolgendo reiteratamente espressioni ingiuriose al Direttore di gara; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.