Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la 5a giornata di ritorno del massimo campionato.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARRETO Edgar Osvaldo (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario
. MERTENS Dries (Napoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). GIORGI Luigi (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
LUCCHINI Stefano (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MIGLIACCIO Giulio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
SORIANO Roberto (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione)
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VOLTA Massimo (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ALLENATORI
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00
COLANTUONO Stefano (Atalanta): per avere, al 29° del secondo tempo, rivolto un epiteto ingiurioso all’accompagnatore ufficiale della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SOCIETA‘
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo ed al termine della gara, indirizzato un fascio di luce-laser su calciatori e dirigenti della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco verso calciatori della squadra avversaria un accendino e due monete; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all’art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.