Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la terza giornata di ritorno:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARCHETTI Federico (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANA Lorik (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HOLEBAS Jose Lloyd (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MAURI Stefano (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
MERTENS Dries (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PASQUALE Giovanni (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SLITI Saphir Taider (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TEVEZ Carlos Alberto (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, al 36° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione, dal tenore insultante per il Presidente della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.