Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’8 novembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al 14° del secondo tempo, tentato di impedire l’assunzione di provvedimento di ammonizione nei confronti di un compagno di squadra, adoperandosi più volte per evitare l’estrazione del relativo cartellino da parte del Direttore di gara mediante la trattenuta e la spinta del braccio dell’Arbitro verso il basso; sanzione aggravata in quanto capitano.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIONDINI Davide (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CONTI Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDA DI € 10.000,00 SKORUPSKI Lucasz (Empoli): per avere, al 44° del secondo tempo, in occasione della segnatura del quarto goal dell’Empoli, ripetutamente assunto un atteggiamento gravemente provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00 E DIFFIDA

DI FRANCESCO Eusebio (Sassuolo): per avere, al 36° del secondo tempo, protestato platealmente avviandosi verso l’uscita del campo, nonché per aver proferito frasi irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara.

SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato un fumogeno e una bottiglietta semi-piena nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Recidiva specifica.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara e l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.

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12 Commenti

  1. Se ha sbagliato, è giusto che paghi … rimane il dubbio che sia una multa sproporzionata, anche perchè non esiste immagine televisiva che documenti il tutto …. sono come San Tommaso, se non vedo ….

    • Ghiacciati! Avete caricato la partita come se fosse stata una finale, l’avete persa in modo indegno e vi lamentate se uno vi sfotte? Sono sicuro che in caso di vittoria avreste fatto anche di peggio!!!

  2. ma fatemi il piacere !!! ..era tutta la settimana che Oddo caricava la partita come se fosse stata una finale di champions e invocava la tifoseria ….qualunque sia stato l’atteggiamento di Lukaz ..era comprensibile dopo una settimana di attachhi mediatici specialmente da parte di Oddo ( che ha fatto di tutto per provocare ed è finito provocato) …. forse era meglio se teneva un profilo più basso e preparava più attentamente la partita ….caro Oddo più che vincere bisogna saper perdere non sò se Lukaz abbia avuto un atteggiamento irriguardoso ( e se fosse magari è giusto che paghi) …ma la prox partita ..pensa più a lavorare sui tuoi giocatori anzichè sparlare per tutta la settimana come hai fatto …il primo a perdere la partita sei stato tu! …più umiltà dammi retta!

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