Queste le decisioni del giudice sportivo dopo il 16° turno di campionato.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ARMERO Pablo Estifer (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
HEURTAUX Thomas (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
DEFREL Gregoire (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
GABBIADINI Manolo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MARQUEZ ALVAREZ Rafael (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MEXES Philippe (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
MORETTI Emiliano (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quarta sanzione).
VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco
numerosi petardi e bengala e, nel proprio settore fatto esplodere innumerevoli petardi e bengala;
per avere, inoltre, esposto al 2° del primo tempo, uno striscione di notevoli dimensioni dal tenore
ingiurioso nei confronti di due Presidenti di altre Società e di un giornalista; sanzione attenuta ex
art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 6° del
primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso il terreno di giuoco; sanzione attenuta ex
art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.