Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 settembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANEGA HERNANDEZ Ever Maximilian (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
KRAFTH Emil Henry (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere inoltre suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, lanciato in direzione dei calciatori della squadra avversaria due bottigliette di plastica, semipiene e chiuse, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato in direzione di un calciatore della squadra avversaria, al momento della sostituzione, due accendini che cadevano sul terreno di giuoco senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.
Bene che non ci sia Banega, giocatore capace di legare il centrocampo all’attacco, sostituirlo per loro non sarà facile …. guarda caso le vittorie (anche a Pescara) sono arrivate con lui in campo.