Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 novembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIONEK THIAGO Rangel (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
COLETTI Tommaso Roberto (Foggia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VOLTA Massimo (Perugia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LEGATI Elia (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione)
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi e numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per avere infine, al 45° del secondo tempo, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, uno dei quali scoppiava a poca distanza da uno steward; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO a titolo di responsabilità
oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel tunnel che adduce agli spogliatoi di un proprio collaboratore che aggrediva un calciatore della squadra avversaria causando momenti di grossa tensione.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino che colpiva ad una gamba un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. TERNANA UNICUSANO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso tre petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Gara Soc. EMPOLI – Soc. FROSINONE
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 14.36 del 25 novembre 2017) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 3° del primo tempo dal calciatore Giovanni Di Lorenzo (Soc. Empoli) nei confronti del calciatore Federico Dionisi (Soc. Frosinone);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore empolese proteggeva a braccia larghe l’uscita del pallone dalla linea laterale dall’arrivo del calciatore frusinate. A seguito del contrasto il calciatore frusinate cadeva a terra.
Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 12.56 del 27 novembre 2017) “In relazione alla comunicazione del Giudice sportivo riferito all’episodio tra il giocatore Di Lorenzo della soc. Empoli e Dionisi della soc. Frosinone comunico di aver valutato il fatto.”.
Pertanto il comportamento di Di Lorenzo è stato “visto” dall’Arbitro e giudicato con una
valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.