Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
DA CRUZ Alessio Sergio (Novara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza
sanzione); per avere, al 22° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NESTOROVSKI Ilija (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GASTALDELLO Daniele (Brescia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale
SOCIETA’
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere, al 46° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta piena d’acqua in direzione di un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere, al termine della gara, lanciato tre bottigliette in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio e nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che richiedeva l’intervento dei Vigili del fuoco e acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Adesso puniscono i cori dei tifosi verso la squadra avversaria?
Cmq era l’ora, bisogna cominciare nei nostri stadi a tifare “per” e non “contro”