Queste le decisioni del giudice sportivo dopo l’undicesimo turno di campionato:
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in
possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad
intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KONE Gkergki Panagiotis (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DOMINICI Bruno (Milan): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa.
STANKOVIC Dejan (Udinese): per avere, al 22° del secondo tempo, contestato platealmente
l’operato arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal
Quarto Ufficiale.
SOCIETA’
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; 1) al 22° del primo tempo
ed al 12° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale e, al 21° del
primo tempo ed al 3° del secondo tempo, esibito degli striscioni di analogo tenore; 2) fatto
esplodere nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni petardi ed acceso un bengala; per avere
inoltre un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso
ripetutamente di un’apparecchiatura rice-trasmittente; con recidiva specifica reiterata; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio
della gara ed 37° del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale;
sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.