Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la nona giornata di campionato.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di
gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere,
all’atto della consequenziale espulsione, nell’uscire dal terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro
un’espressione ingiuriosa (due giornate).
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CORDAZ Alex (Parma): per avere, al 30° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli
Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CAVANDA Luis Pedro (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AVELAR Fernando (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
BENALOUANE Yohan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MUNTARI Sulley Ali (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
RIGONI Luca (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo,
intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma
1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un
componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una
apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con
recidiva reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e bengala ed acceso nel proprio settore numerosi altri
petardi e bengala; sanzione attenuata ex art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società
concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.