Queste le decisioni del Giudice Sportivo

 

AMMENDA

-€ 6.000,00 : alla Soc. GROSSETO per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un breve coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.

-€ 3.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

-GORZEGNO Marco (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

-OKAKA CHUKA Stefano (Spezia): per avere, al 44° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco aereo, colpito al volto un avversario, allargando le braccia in modo non regolamentare.

-RIZZO Giuseppe (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

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Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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