La Commissione disciplinare nazionale, presieduta dall’Avv. Sergio Artico, ha disposto una serie di ammende nei confronti di Parma (60.000), Genoa ed Empoli (30.000), Palermo (20.000), Inter (10.000 euro) per alcune violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di calciatori, comminando inoltre ammende e inibizioni nei confronti dei rispettivi tesserati, ammende e sospensione della licenza nei confronti degli Agenti di calciatori coinvolti. Tra i dirigenti sanzionati, il Presidente del Genoa Enrico Preziosi (ammenda di 100.000 euro), quello del Parma Tommaso Ghirardi (inibizione di 3 mesi e 5 giorni, ammenda di 5.000 euro) e quello del Livorno Aldo Spinelli (inibizione di 45 giorni).

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Di seguito il Comunicato Ufficiale n°91/CDN, ovviamente la parte che riguarda la squadra azzurra.

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La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico,  Presidente,
dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Arturo Perugini, dal  Dott. Giulio Maisano, dall’Avv.
Giovanni Franciosi,  Componenti; con l’assistenza del Dr. Paolo Fabricatore,
Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta,  Segretario, con la collaborazione della
Sig.ra Paola Anzellotti e del Signor Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 aprile 2012 e ha
assunto le seguenti decisioni:
“”
(355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
FRANCESCO GHELFI (all’epoca dei fatti  Amministratore Delegato e Legale
Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), GIUSEPPE VITALE (all’epoca dei
fatti Responsabile del Settore Giovanile  e Legale Rappresentante della Società
Empoli FBC Spa), MARCELLO CARLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale
Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), IGHLI VANNUCCHI (all’epoca dei
fatti calciatore della Società Empoli FBC Spa), JURE FRINIUC, MAREK KONIECZNY,
MARCO PICCIOLI, BRUNO CARPEGGIANI, ALBERTO BERGOSSI,TULLIO
TINTI,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori) E SOC. EMPOLI FBC SPA • (nota n.
5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012).
Con atto del 20.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare
Nazionale:
1) Francesco Ghelfi, all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale
Rappresentante dell’Empoli S.p.A. per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto il 13 agosto 2008 una dichiarazione non
veridica “di unicità a trasparenza”, attestando di non essersi avvalso di nessun
mediatore, né di persone inibite, per il tesseramento del calciatore DIMA;
b) art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, del regolamento
Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori
Konieczny per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra l’Empoli
e il calciatore Kokoszka il 30 luglio 2008,  senza aver conferito allo stesso alcun
mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata
nella quale viene indicato quale beneficiario del compenso una società e non l’agente
personalmente;
2) Giuseppe Vitale, all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante
dell’EMPOLI F.B.C. S.p.A. per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento
Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera di
agente di calciatori Friniuc per la stipulazione del contratto di  prestazione sportiva
stipulato tra l’Empoli e il calciatore Dima il 13 agosto 2008, senza aver conferito allo
stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di
scrittura privata stipulata con una società  indicata dal Friniuc e non con l’agente
personalmente;

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico,  Presidente,  dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Arturo Perugini, dal  Dott. Giulio Maisano, dall’Avv. Giovanni Franciosi,  Componenti; con l’assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta,  Segretario, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti e del Signor Nicola Terra, si è riunita il giorno 26 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni: “” (355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO GHELFI (all’epoca dei fatti  Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), GIUSEPPE VITALE (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile  e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), MARCELLO CARLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), IGHLI VANNUCCHI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Empoli FBC Spa), JURE FRINIUC, MAREK KONIECZNY,MARCO PICCIOLI, BRUNO CARPEGGIANI, ALBERTO BERGOSSI,TULLIO TINTI,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori) E SOC. EMPOLI FBC SPA • (nota n.5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012).Con atto del 20.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Francesco Ghelfi, all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell’Empoli S.p.A. per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto il 13 agosto 2008 una dichiarazione non veridica “di unicità a trasparenza”, attestando di non essersi avvalso di nessun mediatore, né di persone inibite, per il tesseramento del calciatore DIMA;  b) art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori Konieczny per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra l’Empoli e il calciatore Kokoszka il 30 luglio 2008,  senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata nella quale viene indicato quale beneficiario del compenso una società e non l’agente personalmente; 2) Giuseppe Vitale, all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’EMPOLI F.B.C. S.p.A. per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori Friniuc per la stipulazione del contratto di  prestazione sportiva stipulato tra l’Empoli e il calciatore Dima il 13 agosto 2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata stipulata con una società  indicata dal Friniuc e non con l’agente personalmente;

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Fonte: figc.it

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7 Commenti

  1. Corsi sveglia!!!! mandalo a casa questo mangiapane di Carli, non ha fatto una, e dico una, cosa giusta!!! A casa !!!!

    • Mandiamo invece a casa il preparatore atletico di Aglietti che quest’anno ci ha dato una sola incredibile …. Chiedetelo al Selmi e all’esito dei test che vengono fatti durante la settimana.

  2. E ora di mandarla via tutta questa gente, seguo da vicino il settore giovanile e posso dire con certezza che il sig. Carli è una vera pippa nel suo ruolo, ed è stato premiato con il ruolo importante da DS in prima squadra! Non aggiungo altro

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