Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29^ giornata
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCO Paolo (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
TONUCCI Denis (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FARIAS DA SILVA Diego (Nocerina), FILKOR Attila (Livorno), FOGLIO Valerio (Albinoleffe), FORESTIERI Fernando Martin (Bari), GLIK Kamil (Torino), GORZEGNO Marco (Empoli), RIGONI Nicola (Vicenza), RIZZO Giuseppe (Reggina), SCOZZARELLA Matteo (Juve Stabia), SOLIGO Evans (Vicenza).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2012 CAMILLI Piero (Grosseto): perchè, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, si sporgeva dalla tribuna e scagliava una moneta contro un Assistente, che ne era attinto ad un ginocchio; infrazione dal Quarto Ufficiale.
SOCIETA’
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Juve Stabia-Modena-Nocerina-Pescara-Reggina-Sampdoria e Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. * * * * * * * * *
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria ed altro bengala sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere consentito l’ingresso negli spogliatoi di individuo non autorizzato, che peraltro rivolgeva all’Arbitro locuzione ingiuriosa.