Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 gennaio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Prima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Nocerina e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerose bottigliette di plastica semipiene e, nel recinto di giuoco, numerosi petardi ed un bengala; inoltre, consentito l’indebita presenza, all’interno del recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di numerose persone che eludevano gli inviti del Quarto Ufficiale e degli stewards, e non si allontanavano; infine, un addetto alla sicurezza indirizzato ai componenti della panchina avversaria gesti offensivi ed insulti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerose bottigliette di plastica semipiene e, nel recinto di giuoco, un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto all’arbitro cori ingiuriosi.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. VARESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato all’Arbitro cori ingiuriosi; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, nel proprio settore, esploso un petardo ed acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti, recidiva.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti onde consentire ad un proprio calciatore di regolarizzare l’equipaggiamento.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. CROTONE a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. PADOVA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.
CALCIATORI: CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
VASS Adam (Brescia): per avere, al 31° del secondo tempo, proferito espressione blasfema e rivolto all’Arbitro successiva clamorosa espressione offensiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BOVO Andrea (Padova): per avere, al 29° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente espressione offensiva.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PERNA Armando (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SIGNORI Francesco (Modena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VINETOT Kevin Mathieu (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERGAMELLI Dario (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BONAZZOLI Emiliano (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CORTI Daniele (Varese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
COTTAFAVA Marcello (Gubbio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
IMMOBILE Ciro (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
RAMOS BORGES Emerson (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANON Damiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRAGLIA Piero (Juve Stabia): per avere, al 20° del primo tempo, assunto atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MARAN Rolando (Varese): per avere, al 21° del secondo tempo, censurato platealmente l’operato arbitrale.