Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 gennaio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

 

a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Prima giornata ritorno sostenitori delle Società Brescia, Nocerina e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerose bottigliette di plastica semipiene e, nel recinto di giuoco, numerosi petardi ed un bengala; inoltre, consentito l’indebita presenza, all’interno del recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di numerose persone che eludevano gli inviti del Quarto Ufficiale e degli stewards, e non si allontanavano; infine, un addetto alla sicurezza indirizzato ai componenti della panchina avversaria gesti offensivi ed insulti; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerose bottigliette di plastica semipiene e, nel recinto di giuoco, un bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NOCERINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
59/175
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto all’arbitro cori ingiuriosi.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. VARESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato all’Arbitro cori ingiuriosi; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, nel proprio settore, esploso un petardo ed acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in relazione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti, recidiva.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti onde consentire ad un proprio calciatore di regolarizzare l’equipaggiamento.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. CROTONE a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. PADOVA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VERONA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.

 

 CALCIATORI: CALCIATORI ESPULSI

 

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
VASS Adam (Brescia): per avere, al 31° del secondo tempo, proferito espressione blasfema e rivolto all’Arbitro successiva clamorosa espressione offensiva; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

 

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BOVO Andrea (Padova): per avere, al 29° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente espressione offensiva.

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PERNA Armando (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SIGNORI Francesco (Modena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VINETOT Kevin Mathieu (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BERGAMELLI Dario (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BONAZZOLI Emiliano (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CORTI Daniele (Varese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
COTTAFAVA Marcello (Gubbio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
IMMOBILE Ciro (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
RAMOS BORGES Emerson (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZANON Damiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRAGLIA Piero (Juve Stabia): per avere, al 20° del primo tempo, assunto atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MARAN Rolando (Varese): per avere, al 21° del secondo tempo, censurato platealmente l’operato arbitrale.

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Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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