La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite ha accolto il ricorso proposto dalla società borghigiana avverso la decisione del Giudice Sportivo sulla gara contro il Fossombrone: la Suprema Corte ha annullato la delibera impugnata disponendo la ripetizione della gara a partire dal 26´ s.t. quando, come risulta dal rapporto arbitrale, la gara venne interrotta dal direttore di gara in seguito alla morte a bordo campo del consigliere azzurro Roberto Luporini.
Di seguito riportiamo l´estratto del Comunicato Ufficiale N.225/CGF:
La Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in
Roma il 20 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:
I° COLLEGIO composto dai Sigg.ri
Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof.Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO – Rappresentante A.I.A.: Dott.Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.
1) RICORSO U.S.D. BORGO A BUGGIANO 1920 AVVERSO LE SANZIONI:
– PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;
– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
– AMMENDA DI € 1.000,00,
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGO A
BUGGIANO/BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 131 dell´8.3.2010)
La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall´U.S.D. Borgo a Buggiano 1920 di Borgo a Buggiano (Pistoia), annulla la delibera impugnata e, per l´effetto, dispone l´effettuazione della restante parte della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.